- Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento
e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il
proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione. - Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini. - In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità
del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale,
le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
dell’ordinamento ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo,
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività
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amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell’amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico,
nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n.
445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente
o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si
identifica con il DSGA;
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti,
condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il
recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni
che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone
le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il
dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge
penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a
lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano
di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del
D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali
dell’amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all’ amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
n) comunicare all’ amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
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p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a
giudizio in procedimenti penali. - Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni
scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una
condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,
all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità
scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri
dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica
o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche
nell’uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli
studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a
conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
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