- Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11
(Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
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c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso. - Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le
quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti
disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. - Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento
disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. - Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede
all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione
deve risultare nel fascicolo personale. - Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo
capoverso, della Sezione Afam. - I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che
attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che
gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. - I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. - Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e
seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
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