Art. 12 Sanzioni disciplinari

  1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11
    (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
    all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
    a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
    b) rimprovero scritto (censura);
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    c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
    d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
    e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
    massimo di sei mesi;
    f) licenziamento con preavviso;
    g) licenziamento senza preavviso.
  2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le
    quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti
    disciplinari:
    a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
    quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
    b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
    giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
    c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
    tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
  3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
    disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento
    disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
  4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede
    all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione
    deve risultare nel fascicolo personale.
  5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
    dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo
    capoverso, della Sezione Afam.
  6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che
    attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che
    gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
  7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
    responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
  8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e
    seguenti del d.lgs. n. 165/2001.