Art. 13 Codice disciplinare

  1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
    alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono
    determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
    a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
    dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
    b) rilevanza degli obblighi violati;
    c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
    d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi
    ovvero al disservizio determinatosi;
    e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
    comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
    previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
    f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
    g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,
    coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
  2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
    omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
    procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
    suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
  3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
    della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
    delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
    collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non
    ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
    165/2001;
    b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
    nei confronti degli utenti o terzi;
    c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello
    amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle
    responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
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    d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
    mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
    debba espletare attività di custodia o vigilanza;
    e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
    sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
    dell’amministrazione o di terzi;
    f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
    dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n.
    300/1970;
    g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano
    le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
    h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
    i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
    specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno
    o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
    L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e
    destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
  4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
    retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della
    sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
    b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
    c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del
    d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
    stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
    dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
    della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
    all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
    d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale
    ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e
    amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la
    specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento
    di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
    e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il
    recupero psico-fisico;
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    f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano
    espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
    g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.
    55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi,
    ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro
    dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
    confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
    h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni
    scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo
    stesso affidati;
    i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
    j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
    specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
    all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
  5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
    di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.
    165 del 2001.
  6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
    di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n.
    165/2001.
  7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
    giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
    comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
  8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
    retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità
    della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
    b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
    vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
    sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
    c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere
    sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino
    allievi e studenti;
    d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
    e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
    di riposo settimanale;
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    f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui
    è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
    g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni
    determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
    h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale
    tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri
    doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso
    negli stessi atti.
  9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
    la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
  10. con preavviso per:
    a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f)
    quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
    b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
    c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa,
    comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il
    comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche
    quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla
    vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
    d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,
    educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure
    di mobilità territoriale o professionale;
    e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio
    e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
    prosecuzione per la sua specifica gravità;
    f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo
    e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
    g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
    specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al
    comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
    h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo
    periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e
    contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza
    del termine fissato dall’amministrazione.
  11. senza preavviso per:
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    a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.
    lgs. n. 165/2001;
    b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
    possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15,
    fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;
    c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
    servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
    consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
    d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che,
    pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
    consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
    e) condanna, anche non passata in giudicato:
  • per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a
    del d.lgs. n. 235 del 2012;
  • quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
    pubblici uffici;
  • per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
  • per gravi delitti commessi in servizio;
    f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle
    lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
    criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
    del rapporto di lavoro.
  1. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque
    sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
    all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
    riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai
    commi precedenti.
  2. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
    pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo
    le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
  3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
    essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15
    giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione.