Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

  1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
    d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
    detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
  2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione,
    anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
    restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora
    l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la
    sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi
    dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
  3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già
    previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
  4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova
    applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la
    condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
    della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
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  5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-
    ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
    procedimento penale).
  6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13,
    comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai
    sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del
    procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente
    disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un
    periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il
    dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che
    comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare),
    l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un
    pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza
    potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed
    operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti
    motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza
    biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
    all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento
    disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma
    restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice
    disciplinare).
  7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità
    pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la
    retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
  8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
    pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”
    oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
    corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà
    conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le
    indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere
    straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma
    2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale),
    il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
  9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
    condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
    al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
    stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
    lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del
    comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
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  10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del
    2001.