- Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. - Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione,
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora
l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi
dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). - Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già
previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012. - Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
26 - Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-
ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale). - Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13,
comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai
sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente
disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il
dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che
comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare),
l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un
pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza
potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed
operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti
motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza
biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma
restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare). - Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità
pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. - Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”
oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma
2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale),
il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. - In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del
comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
27 - Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del
2001.
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