- Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le
disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. - Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs.
n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o
che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra
formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni
dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni
dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano
comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4, del
d.lgs. n. 165/2001. - Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della
sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione,
che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”
oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il
medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai
sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il
dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in
servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del
licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del
dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. - Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella
medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
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periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione
antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero
alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di
premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. - Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3,
siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le
violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al
licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa
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