Art. 17 Determinazione concordata della sanzione

  1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono
    procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare
    fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
    licenziamento, con o senza preavviso.
  2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui
    al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal
    contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
    impugnazione.
  3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte,
    l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura
    obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del
    dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del
    d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento
    disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità
    disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati
    all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
  4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,
    delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione
    ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
    comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la
    procedura conciliativa.
  5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
    comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le
    modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata
    accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei
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    termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La
    mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare
    ulteriormente la procedura conciliativa.
  6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre
    giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
    un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
    mandato.
  7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in
    un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la
    sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere
    irrogata dall’autorità disciplinare competente.
  8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
    conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del
    procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
  9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta
    giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La
    scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa
    eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle
    parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.