- L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono
procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare
fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso. - La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui
al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal
contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione. - L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte,
l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura
obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del
dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità
disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati
all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. - La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,
delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione
ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa. - La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le
modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei
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termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La
mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. - Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre
giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato. - Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in
un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la
sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere
irrogata dall’autorità disciplinare competente. - In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del
procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. - In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta
giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La
scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle
parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
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