Art. 25 Area docenti

  1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni
    ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
  2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola
    primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e
    i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e
    degli educandati femminili.