Art. 28 Attività dei docenti

  1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di
    tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo
    svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3
    o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale
    copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel
    limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le
    eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e
    secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
  2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007,
    qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero
    prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche
    programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei
    docenti.
  3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto
    dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento,
    formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e
    progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a
    quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per
    l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015,
    n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti
    quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
  4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165
    del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.