- Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 sia per
la parte giuridica che per la parte economica. - Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web
dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. - Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla
data di stipulazione di cui al comma 2. - Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi
prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo. - In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque
in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza
del contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette. - A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto
collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non
sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n.
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165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce
un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo
contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat
dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della
copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48,
commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
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