Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 sia per
    la parte giuridica che per la parte economica.
  2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
    prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a
    conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web
    dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
    automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla
    data di stipulazione di cui al comma 2.
  4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
    non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi
    prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
    integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
    collettivo.
  5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo
    nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque
    in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza
    del contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
    contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
    azioni dirette.
  6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto
    collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non
    sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n.
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    165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di
    definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce
    un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo
    contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat
    dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
    energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza
    contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della
    copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48,
    commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.