Art. 32 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

  1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre
    giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono
    essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
  2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione
    dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1,
    predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
    assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata
    nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio
    dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
  4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
    retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai
    permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art.
    1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio
    1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai
    permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando
    quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva
    quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi
    di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende
    assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
    cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione
    dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
    lavoratore utilizza il permesso.
  6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7
    del CCNL del 29/11/2007.