- La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale
costituita dall’amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU. - La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio di
amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti
loro delegati. Nelle Aziende Ospedaliere Universitarie la delegazione datoriale è
nominata dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed è composta dal
titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da un suo delegato e dal Rettore
dell’Università o da un suo delegato, tra i quali è individuato il presidente. - Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all’art. 63 tra le diverse modalità di
utilizzo;
b) i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi
o da programmi e progetti comunitari;
c) i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche di cui agli
artt. 64 e 66;
d) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
e) i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di
attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
f) i criteri per la determinazione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di
attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità di cui all’art. 91, commi
2 e 4 del CCNL del 16/10/2008;
g) i criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi
operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
i) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti con disabilità;
k) i criteri generali per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed
al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per il personale della categoria EP;
l) i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in
entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare;
m) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi
dell’art. 56;
n) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel
conto individuale di cui all’art. 27 del CCNL del 16/10/2008;
o) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a
supporto dell’Ateneo;
p) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all’art. 4, comma 3, del d. lgs. n.
66/2003 nonché individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad
ulteriori sei mesi, tale limite.
- Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 6 ( contrattazione integrativa) sono
quelle di cui al comma 3, lettere i), j), l), m), n), o), p). - Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 7 ( contrattazione integrativa) sono
quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k). - Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 1:
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità d’ufficio tra diverse sedi di lavoro
dell’amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai
sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale della categoria
EP;
f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale della categoria D di
cui all’art. 91, comma 3, del CCNL 16/10/2008 ed alla categoria EP;
g) le linee generali dei piani per la formazione del personale;
h) i regolamenti per l’attività conto terzi. - Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, oltre agli esiti del
confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
a) i regolamenti di ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul
rapporto di lavoro;
b) i piani triennali dei fabbisogni di personale;
c) i dati sugli andamenti occupazionali;
d) i dati sui contratti a tempo determinato, sui contratti di somministrazione a tempo
determinato e sulle altre tipologie di lavoro flessibile.