Art. 49 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

  1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di
    permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali
    permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere
    utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
  2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione
    dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1,
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    predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
    assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata
    nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio
    dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
  4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
    retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i
    donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge
    13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e
    dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di
    cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 e dell’art. 1, comma 1 del DPR n.
    278/2000, fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto può trovare
    applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all’art. 47, comma 1, lett.b). Le due
    modalità di fruizione non possono essere cumulate nell’anno.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi
    di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende
    assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
    cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione
    dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
    lavoratore utilizza il permesso.
  6. Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 1, terzo alinea e comma 6, del
    CCNL del comparto Università del 16/10/2008.