- Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro per brevi periodi previa
autorizzazione del responsabile dell’ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi
non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e
non possono comunque superare le 36 ore annue. - Per consentire al responsabile dell’ufficio di adottare le misure ritenute necessarie
per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere
formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata
lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile
stesso. - Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo,
secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario dal responsabile; in caso di
mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
66 - Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL del comparto Università del
16/10/2008.
Home Art. 50 Permessi orari a recupero