Art. 6 Confronto

  1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito
    sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti
    sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla
    definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
  2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi
    conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A
    seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si
    incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi
    ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto
    dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante
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    il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine
    del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.