Art. 9 Organismo paritetico per l’innovazione

  1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per
    l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello
    nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
    organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto
    ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere
    organizzativo.
  2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente
    relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e
    miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle
    parti negoziali della contrattazione integrativa.
  3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al presente articolo
    affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di
    lavoro.
  4. L’organismo paritetico per l’innovazione:
    a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna
    delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale,
    nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla
    componente sindacale;
    b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione
    manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per
    modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
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    c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle
    parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
    quest’ultima, o all’amministrazione;
    d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
    e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto
    dall’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
  5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e
    programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi,
    l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al
    comma 4, lett. c).
    6 Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al
    presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo
    determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle
    assenze di personale di cui all’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di
    assenza).